Il nuovo articolo 2 del TUIR
08-01-2024DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209
Attuazione della riforma fiscale in
materia di fiscalita' internazionale. (23G00222) (GU Serie Generale n.301 del
28-12-2023)
note: Entrata in vigore del
provvedimento: 29/12/2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 9 agosto 2023, n. 111, con la
quale e' stata
conferita delega al
Governo per la revisione del sistema tributario,
e, in particolare,
l'articolo 3, recante i principi generali relativi
al diritto tributario
dell'Unione europea e internazionale;
Viste, in
particolare, le lettere c), d) e f) del citato articolo
3, relative,
rispettivamente, alla revisione della residenza fiscale
delle persone
fisiche, delle societa' e degli enti diversi
dalle
societa' come
criterio di collegamento personale all'imposizione per
renderla coerente con
le prassi internazionali, con le convenzioni
per evitare le
doppie imposizioni, nonche' alla introduzione di
misure volte a
conformare il sistema di imposizione sul reddito ad
una
maggiore competitivita' sul piano
internazionale e alla
semplificazione e
razionalizzazione del regime delle societa' estere
controllate;
Vista
la lettera e) del citato articolo 3,
concernente il
recepimento della
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15
dicembre
2022, seguendo l'approccio comune condiviso
a livello
internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione
minima globale, con
l'introduzione, tra l'altro, di:
1)
un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte
le
imprese,
localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo
multinazionale o
nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2)
un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia
di
imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti
riguardanti
l'imposizione minima dei gruppi
multinazionali e
nazionali di imprese
e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo
per la violazione dei
relativi adempimenti informativi;
Visto,
altresi', l'articolo 9, comma 1, e, in
particolare, le
lettere g), h) e i)
della citata legge n. 111 del 2023 aventi la
finalita' di creare
un nuovo quadro giuridico di riferimento per una
politica di incentivi
fiscali compatibile con la disciplina europea
e, in particolare,
con le norme in materia di aiuti
di Stato,
nell'ottica di
assicurare alle imprese la certezza del regime di
favore accordato,
nonche' di semplificare il sistema di agevolazioni
fiscali per il
Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo
sviluppo
economico;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri,
adottata nella
riunione del 16 ottobre 2023;
Acquisita
l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
espressa nella seduta
del 9 novembre 2023;
Acquisiti
i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i
profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19
dicembre 2023;
Sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
Residenza
delle persone fisiche
1.
L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, e'
sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle imposte
sui redditi si
considerano residenti le persone che per la maggior
parte del
periodo d'imposta, considerando anche le
frazioni di
giorno, hanno la
residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
nel
territorio dello Stato ovvero sono ivi
presenti. Ai fini
dell'applicazione
della presente disposizione, per domicilio si
intende il
luogo in cui si sviluppano, in via
principale, le
relazioni personali e
familiari della persona. Salvo prova contraria,
si presumono altresi'
residenti le persone iscritte per la maggior
parte del
periodo di imposta nelle anagrafi della
popolazione
N O T E
Avvertenza
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia
ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle
disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per
gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note
alle premesse
-
Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art.
76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al
Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
-
L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
-
Il testo dell'articolo 3 della legge 9 agosto 2023,
n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
e' il seguente:
«Art.
3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale).
- 1.
Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a)
garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario
e ai
livelli di protezione
dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della
Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b)
assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni
dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit
shifting) nel
rispetto dei principi giuridici
dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c)
provvedere alla revisione della disciplina della
residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e
degli enti diversi dalle societa'
come criterio di
collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
coerente con la migliore prassi internazionale e con le
convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie
imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della
stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche
valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
d)
introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto
della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e
dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali
misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure
idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e)
recepire la direttiva (UE) 2022/2523
del
Consiglio, del 14 dicembre 2022,
seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1)
un'imposta minima nazionale
dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate
in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o
nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2)
un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui
redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti
l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo
per la
violazione dei relativi adempimenti informativi;
f)
semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione
dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e
coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).»
-
La direttiva 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre
2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale
minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i
gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
e' stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22
dicembre 2022, n. L 328.
-
Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettere g), h) e
i), della citata legge n. 111 del 2023, e' il seguente:
«Art.
9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e
criteri
direttivi specifici:
Omissis.
g)
rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento
ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e
i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h)
rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine
di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte
della Commissione
europea;
i)
favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale,
valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al
sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento
alle zone
economiche speciali;
Omissis.»
-
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», e' il seguente:
«Art.
8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle
province, dei
comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza
Stato-regioni.
2.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella
materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione
economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1
e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari
regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Note
all'art. 1:
-
Il testo dell'articolo 2 del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art.
2 (Soggetti passivi). ̶ 1. Soggetti passivi
dell'imposta sono le persone fisiche, residenti
e non
residenti nel territorio dello Stato.
2.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel
territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti. Ai fini
dell'applicazione della presente
disposizione, per
domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via
principale, le relazioni personali e
familiari della
persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresi'
residenti le persone iscritte per la maggior
parte del
periodo di imposta nelle anagrafi
della popolazione
residente.
2-bis.
Si considerano altresi' residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in
Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Categoria : La residenza fiscale e l'AIRE
- Parola chiave : Convention , Residenza
- Creato : 08-01-2024
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